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PAENITENTIARIA APOSTOLICA Prot. N. 182/00 La PENITENZIERIA APOSTOLICA, per mandato del Sommo Pontefice, concede "ad quinquennium" al Rev.mo Ministro Generale dellOrdine dei Frati Minori le Facoltà che seguono, e che egli a suo prudente giudizio potrà subdelegare ai "Rettori delle Case religiose" e ad alcuni altri Sacerdoti del suo Ordine, notevoli per scienza e prudenza, purché tutti siano legittimamente approvati ad ascoltare le confessioni dei fedeli:
I predetti Sacerdoti possono usare queste Facoltà nellatto sacramentale della confessione e per il foro interno soltanto, dovunque essi amministrano lecitamente lo stesso sacramento della Penitenza.
Dato a Roma, dalla Penitenzieria Apostolica, +William Wakefield Card. Baum + Luigi De Magistris
N.B. Riguardo alla Facoltà concessa al N. 1 di questo Rescritto, è necessaria somma prudenza quando si tratta della censura della sospensione comminata dal Canone 1394 §1: infatti da una parte il delitto, che viene punito con questa pena, è di per se stesso pubblico, e pertanto, anche quando la censura non sia dichiarata, ne segue poi lo scandalo; perciò la relativa sospensione è da togliere soltanto in gravissime circostanze; daltra parte dallo stesso diritto, can. 1335 la censura viene sospesa se cè la necessità, e così nelle circostanze ordinarie essa non sembra da togliere per assoluzione. |
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