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  • D E C R E T O

    In vigore del presente Decreto

    AI MINISTRI PROVINCIALI, CUSTODI
    E PRESIDENTI DELLE FEDERAZIONI
    DEL NOSTRO ORDINE,

    VENGONO SUBDELEGATE PER CINQUE ANNI,
    cioè fino al 16 Marzo dell’anno 2005,

    le FACOLTÀ,
    che ci sono state concesse con il Rescritto del 16 Marzo 2000
    dalla Penitenzieria Apostolica,
    come sopra riportate e per mandato speciale.

    Tuttavia
    se qualche altro Sacerdote dell’Ordine, legittimamente
    approvato per le confessioni,
    PER CAUSE PARTICOLARI
    avesse bisogno delle suddette Facoltà
    le potrà impetrare dal suo Ministro Provinciale,
    Custode o Presidente della Federazione.

    Osservate le altre cose da osservarsi secondo il diritto.


    Dato in Roma, dalla Sede della Curia Generale dell’Ordine
    Il giorno 30 del mese di Aprile dell’anno 2000.

    Fr. Giacomo Bini, ofm
    Ministro Generale

    Fr. Antonio Franjic, ofm
    Segretario Generale

    Prot. 089487/158



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