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l Visitatore generale e la Visita Canonica
secondo la nostra legislazione
(Fr. Kapistran Martzall, ofm)
Allinizio qualche parola di precisazione.
Il termine "nostra legislazione" comprende tutti i documenti giuridici che ci riguardano, in cui è stata espressa la volontà del Legislatore che obbliga a visitare le Provincie, cioè: Regola (Rb); Costituzioni Generali (CCGG) e Statuti Generali (SSGG); ed infine Statuti per la Visita Canonica e la presidenza del Capitolo Provinciale che dora in poi saranno chiamati Statuti Particolari (SSPP).
Se non è detto diversamente nelle lettere patentali (lettera del suo mandato), il Visitatore generale di solito presiede anche il Capitolo e il Congresso capitolare; in questa considerazione però il Visitatore generale ci interessa solo in ciò che riguarda la Visita Canonica.
1. La Regola - Il dovere di visitare i frati viene imposto ai Ministri dalla Regola (Rb 10). Anche se nella Regola non è stato stabilito il tempo né il modo di visitare, tuttavia è già precisato il suo scopo e oggetto: "i Ministri... visitino e ammoniscano i loro frati e li correggano con umiltà e carità". Perciò lo scopo della visita secondo la Regola comprende: visitare, ammonire e correggere con umiltà e carità i frati.
II. Le Costituzioni Generali che sono la prima interpretazione della Regola precisando questo obbligo della Regola parlano di due tipi di visita che il Ministro Generale deve fare nelle Provincie: la visita canonica e la visita fraterna (art. 199).
Lo scopo della visita fraterna nelle Provincie è "incrementare e rafforzare in esse lo spirito francescano".
Parlando della visita canonica lo stesso articolo precisa il tempo e il modo di essa. Riguardo il tempo, la visita canonica deve essere fatta sempre," quando nel Capitolo deve essere eletto il Ministro Provinciale". In quanto al modo, si dice che il Ministro Generale la può "compiere personalmente o per mezzo di altri". Questa possibilità di "compierla per mezzo di altri" costituisce senza dubbio il fondamento legale dellistituzione dei Visitatori Generali, la quale finora esiste soltanto nella nostra Famiglia dellOrdine dei Frati Minori (nelle altre Famiglie svolgono la visita canonica solo il Ministro Generale e i Definitori Generali).
Le stesse Costituzioni Generali nellart. 213, dove si precisa i compiti e lautorità dei Visitatori generali, sottolineano prima con insistenza che lautorità del Visitatore viene dal fatto che egli è stato "eletto dal Ministro Generale con il suo Definitorio", per cui egli compie la visita "in nome e per autorità del Ministro generale". Il Visitatore dunque come precisano SSPP art. 11,1 "visita tutte le case e frati della Provincia con potestà delegata (allora non ordinaria"); ciò vuol dire che "il Visitatore non si intrometta negli affari ordinari di governo della Provincia o delle case". Art. 12, 2 sottolinea che "per tutto il tempo della Visita la potestà ordinaria del Ministro provinciale e del Guardiano rimane immutata, salvo ciò che è richiesto dallo scopo della Visita". Art. 16 SSPP elenca 4 situazioni, in cui il Visitatore non può intervenire. Non può:
- sospendere o limitare la potestà di governo del Ministro provinciale o dei Guardiani ecetto il caso in cui impediscano i fini della Visita ;
- ammettere al noviziato o alla professione o concedere le lettere dimissorie per la recezione degli Ordini eclesiastici;
- disporre dei frati e trasferirli, né concedere, limitare o revocare le licenze di viaggiare né nesunaltra licenza a meno che non esiga questo lo scopo della Visita ;
- mutare o anulare le le decisioni del Definitorio provinciale senza aver consultato lo stesso Definitorio
Anche se il potere del Visitatore è soltanto delegato, si deve sempre ricordare che lui visita "in nome e per autorità del Ministro generale".
È bene ricordarlo, specialmente quando linteressato Ministro provinciale vi dirà che la vostra nomina per lui non è una sorpresa perché proprio lui vi ha proposto come il primo candidato quasi per suggerirvi il pensiero di dimostrargli in contraccambio la vostra gratitudine... Anche se linteressata Provincia vi ha proposto come il primo candidato, gli Statuti per la Visita canonica obbligano il Definitorio generale riguardo la nomina del Visitatore generale così: "è necessario che sia scelto in maniera diligentissima" (art. 8 § 1), perciò il Definitorio generale indipendentemente dal posto sulla lista dei candidati, prima di scegliere il Visitatore domanda lopinione del suo Ministro provinciale, controlla le relazioni dalle ultime visite canoniche nella sua provincia e guarda se il suo nome appare sulla lista dei frati, ai quali si può affidare lincarico del Visitatore generale; inoltre la sua opinione sul candidato deve esprimere anche il Definitore generale responsabile della zona. Infine il Definitorio generale valuta il vostro servizio per i frati e tra i frati, cioè verifica in quanto sia possibile la vostra idoneità, discrezione ed onestà dei costumi (cf. RsC 12,2).
Parlando in modo concreto bisogna dire che visitare "in nome e per autorità del Ministro generale" significa che la visita canonica non va fatta secondo ciò che sembra opportuno, ma dovete realizzare ideali che avete potuto conoscere nellesposizione presentata allinizio dal Ministro Generale. Inoltre, dovete particolarmente tenere presente in quale grado le "Priorità per il Sessennio" hanno messo radici nella vita della provincia visitata, delle sue comunità e dei singoli frati. Infine, durante le visite dovete favorire più lanimazione che il controllo.
Riassumendo, voglio sottolineare che il Visitatore generale deve avere la consapevolezza che se sulla lista dei candidati dalla Provincia si chiamava Fiorenzo Rossi, dal momento in cui è stato nominato dal Ministro Generale, e in modo speciale dal momento di iniziare la visita, non importa più il suo nome, ma agisce come si chiamasse Giacomo Bini, perché veramente agisce "in nome e per autorità del Ministro generale".
In quanto poi riguarda i compiti del Visitatore, art. 213 CCGG lo esprime quasi nello stesso modo come Rb 10. Il compito del Visitatore quindi consiste nel: "ammonire, confortare e correggere con carità i frati". Inoltre durante la visita il Visitatore deve "esaminare le iniziative, sostenere le attività, e soprattutto promuovere lo spirito di fraternità e losservanza della Regola e delle Costituzioni".
III - La Visita Canonica secondo gli Statuti Particolari (SSPP)
1. Preparativi prima della Visita
- La Visita delle persone
- Le cose da farsi dopo la Visita
Ad 1. Preparativi
Il Visitatore deve :
- comunicare al Ministro generale laccettazione della nomina entro 15 giorni dal ricevimento della notizia (Art.10, 2) ;
- Contattare il Ministro provinciale per consegnargli una copia autentica della sua nomina (cf. SSPP 18,1) ;
- stabilire insieme al Ministro provinciale :
- il tempo dellinizio e dellintinerario della Visita;
- i tempi e le modalità della elezione dei Deputati e della designazione dei candidati al ufficio del Ministro provinciale e delle altre cose che si ritengono opportune e necessarie per compiere rettamente la Visita (cf. Art. 18,1) ;
- inviare ai Frati della Provincia una lettera nella quale annuncia il suo arrivo e raccomanda le cose opportune per la preparazione sia spirituale che materiale della Visita (Art. 18, 2)
- Il Visitatore può :
- prendere in suo aiuto un segretario (cf. Art. 14, 2.) ;
- se gli sembra opportuno, convocare e presiedere il congresso straordinario del Definitorio provinciale senza tuttavia votare nelle elezioni (cf.Art. 13, 1.) ;
- compete al Visitatore, iniziato lincarico ed egli presente, la conferma delle elezioni, ogni volta che il caso lo richieda. Cf. Art. 13, 2.
- Dirimere definitivamente, sentito il Definitorio provinciale, i casi gravi che nella Visita potrebbero verificarsi (Art. 13, 3)
Il Ministro provinciale deve consegnare al Visitatore generale :
- il sigillo minore della Provincia (Art. 14, 3)
- lelenco dei frati della Provincia disposti secondo le diverse case ( Art. 18, 3); [ dopo lindizione della visita i frati non possono trasferirsi in altra casa senza il parere favorevole del Visitatore] ( .Art. 12,3) ;
- la carta geografica con lindicazione delle case e - se possibile dei Monasteri delle monache del II e III Ordine se essi sono associati al nostro Ordine ;
- tutti gli Statuti propri vigenti in Provincia ;
- gli atti del Capitolo precedente insieme alla lettera inviata dal Ministro generale alla Provincia a conclusione della Visita precedente (Art. 18, 3).
Ad 2. La Visita delle persone
Suggerimenti generali
- "Il Visitatore, nel compiere il suo ufficio, impieghi la debita sollecitudine ; non visiti i luoghi troppo velocemente ;si mostri semplice nei rapporti e nel uso delle cose"(Art. 14, 1.).
- "Il Visitatore nellinterrogare proceda caritatevolmente e benignamente (cf. Rb 10, 5.) e con grande familiarità sia pronto al ascolto; ...è opportuno che le dichiarazioni sulle cose più importanti siano scritte e firmate"(Art. 22, 3.).
- "La visita dei frati si estende non solo ai frati della Provincia, ma anche ai frati di altre province, che abitano regolarmente nelle case della medesima"(Art.20, 2.).
La Visita della Provincia
- "Il Visitatore generale, per verificare se la formazione corrisponda alla Ratio Formazionis Franciscanae ..., deve considerare attentamente (cf. CCGG e SSGG cap. VI).
- i fini e le strutture della formazione iniziale e permanente;
- la presentazione del carisma francescano nella cura pastorale delle vocazioni;
- le qualità e la preparazione dei formatori ;
- la promozione degli studi e della formazione dei professori." (Art. 28).
2. "Il Visitatore, affinché possa rettamente valutare come viene attuata la missione dellOrdine dalla provincia deve verificare in che modo i frati (cf.CCGG e SSGG , cap. V):
- se dedicano a proclamare il Vangelo ad ogni creatura (cf. CCGG 83) ;
- adempiono lincarico dellevangelizzazione, specialmente presso i poveri e gli emarginati;
- collaborano ad instaurare una societa più giusta, nonché a proteggere lintegrità della creazione e ad esercitare il dialogo tra religioni e cultura;
- sentono con la Chiesa e sono inseriti nelle Chiese particolari;
- promuovono la collaborazione fra tutti i membri della famiglia francescana;
- si preocupano della missione dellOrdine nei confronti della Terra Santa.(Art. 27)
3. "Il Visitatore conosca e investighi sul ordinaria e straordinaria amministrazione economica della rispettiva Provincia, delle singole Case e opere gestite e amministrate dai frati. A tale scopo:
- esamini i libri d'amministrazione ;
- indaghi sulluso del denaro, il suo "accumulo" e luso di capitalizzazione (cf. CCGG 82) ;
- indaghi se ci sono debiti che gravino sulla Provincia e sulle Case e se nel contrarre i debiti o nellalienazione delle Case sono state osservate le prescrizioni del diritto comune e proprio ; infine indaghi per quali scopi sono stati contratti i debiti (cf. CCGG 246 250 ; SSGG 217 222) [Art.31, 1]
La Visita delle singole Case
- Il Visitatore chiede in ogni Casa il libro della Visita per poter esaminare se le cose che furono conciliate e decise nel ultima Visita siano state messe in pratica e restino ancora attuali. (Art. 35, 3) ;
- "Il Visitatore inizi la Visita presso le singole Fraternità con una celebrazione della Parola, o celebrazione similare durante la quale esorti i frati riuniti affinché gli espongano le cose buone vissute dalla Fraternità e dai singoli frati...; affinché gli manifestano liberamente le cose che necessitano di maggior esortazione, correzione e rinnovamento". (Art. 22,1)
- "Nella visita dei frati in primo luogo si ascolti il Guardiano che deve ilustrare lo stato della Casa, quello personale, comunitario ed economico (Art. 31, 1 ut sopra) nonché le attività che svolgono i frati. Poi si ascoltino gli altri frati nellordine stabilito dal Visitatore" (Art. 22, 2);
- Ascoltando i frati il Visitatore indaghi se loro:
- partecipano alla vita fraterna, con particolare attenzione al Capitolo locale;
- coltivano lo spirito di orazione e devozione;
- si comportano da minori e annunciatori di pace;
- lavorano fedelmente o devotamente ;
- conducono una vita povera ;
- promuovono il carisma francescano. (Art. 26.)
- Il Visitatore presti particolare attenzione a tutto quello che si riferisce al rispetto per altare, i vasi sacri e i testi liturgici. (Art. 30,1).
- Il visitatore deve verificare se si osservano le leggi ecclesiastiche sul offerta e lapplicazione delle Messe nonché sulle pie volontà e fondazioni (Art. 30,2).
- Il Visitatore indaghi accuratamente se lamministrazione...dei beni delle porrocchie sia distinta dallamministrazione dei beni della Provincia e delle Case. (Art. 31,2).
- Il Visitatore si rechi in tutti gli ambienti della Casa per verificare se tutto ciò che riguarda lonestà, la pulizia e la clausura sia rettamente disposto (Art. 32, 1).
- Il Visitatore controlli se con grande cura siano conservate le biblioteche, gli archivi, i musei e lopere darte ( Art. 32, 2).
- Ascoltati tutti i frati della fraternità, il Visitatore li può convocare nuovamente, tutti o in parte, se lo riterra opportuno (Art. 34).
- Compiuta la Visita locale, è molto importante che il Visitatore convochi i frati in Capitolo locale, dando loro consigli, osservazioni ed incoraggiamenti (Art. 35,1)
- Il Visitatore scriva nell'apposito libro della Visita, la testimonianza della Visita compiuta e le sue annotazioni sulle cose della Fraternità da lodare e da esortare (Art. 35, 2 )
- Si suggerisce che il Visitatore saluti lOrdinario del luogo nel quale si trovano le Case da visitare. (Art. 29).
Ad 3. Dopo la visita
- Fare lo scrutinio dei voti delle elezioni dei deputati al Capitolo e dei candidati allufficio di Ministro provinciale.
- Inviare i risultati ( il verbale completo) di queste elezioni al Ministro generale, insieme con la valutazione delle qualità dei principali candidati (Art. 44, 1) [ attenzione !!! - va inviato il profilo e il parere su almeno altri due candidati, oltre il numero stabilito, per leventualità di una o più sostituzioni] (Art. 44, 2) ; nonché una breve relazione sullo stato generale della Provincia e sulle sue necessità (Art. 44, 1).
- Prima di convocare il Capitolo, attendere lapprovazione dei candidati allufficio del Ministro Provinciale.
- Preparare per il Capitolo provinciale una relazione più ampia sullo stato della Provincia con le necessità da trattare nel Capitolo.
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