Capitolo 8
CAPITOLO VIII
I MINISTRI AMMONISCANO E CON UMILTÀ E CARITÀ CORREGGANO I FRATI
(Cf. Rb 10,1)
Titolo I
Ammonizione e correzione dei frati
Art. 251
§1 I frati, come dice il Signore, non giudichino, non condannino, non considerino i più piccoli peccati degli altri, ma piuttosto pensino ai propri nell’amarezza della loro anima.1
§2 Tutti i frati a conoscenza che il fratello ha peccato, non gli procurino vergogna né dicano male di lui, ma gli usino grande misericordia e tengano segreto il peccato del loro fratello, e spiritualmente, come meglio possono, aiutino colui che ha peccato, lo ammoniscano, lo istruiscano e correggano con umiltà e amore.2
§3 I frati, secondo le parole di san Francesco, non si adirino e non si turbino per il peccato di alcuno, perché l’ira e il turbamento impediscono la carità in se stessi e negli altri.3
§4 I frati, specialmente i Ministri, abbiano sentimenti di misericordia, e, mossi dalla carità, vadano in cerca del fratello che ha peccato, e nessun frate si allontani senza il perdono.4
§5 Se qualche frate avrà peccato, ricorra con fiducia al suo Ministro, cerchi di convertirsi e obbedisca alle direttive del suo stesso Ministro.5
Art. 252
§1 I Ministri, i Guardiani e gli altri frati, per proteggere il bene comune e dei singoli, con prudente vigilanza e ammonizioni fraterne, prevengano il male, secondo i propri mezzi, e confermino nel bene coloro che cadono.
§2 Se per conservare il bene dei singoli e della Fraternità, i Ministri fossero costretti ad ammonire, correggere o punire, prestino il loro servizio con benignità e carità,6 secondo le norme del diritto universale e proprio dell’Ordine.
Art. 253
§1 Nell’applicare le pene previste dal diritto universale, siano osservate le norme dello stesso diritto.
§2 Le violazioni esterne delle leggi dell’Ordine, se sono penali, siano punite con le pene prescritte dal diritto proprio, secondo la loro gravità, e tenendo conto dello scandalo, dell’abitudine, della recidività e della incorreggibilità. Tutte queste pene sono «ferendae sententiae» e possono essere imposte dal Ministro solo, o con il suo Definitorio.
Titolo II
Uscita e dimissione dall’Ordine
Art. 254
Per quanto riguarda la separazione temporanea ossia l’esclaustrazione, sia liberamente chiesta, sia imposta dalla Santa Sede ad un frate contrario, valgono le norme del diritto universale e degli Statuti generali.7
Art. 255
§1 Il frate, che durante la professione temporanea chiede, per grave causa, di lasciare l’Ordine, può ottenere l’indulto di uscire dal Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio.8
§2 Scaduto il tempo della professione temporanea, il frate può abbandonare liberamente l’Ordine. Parimenti, il Ministro provinciale per giusta causa, consultato il suo Definitorio, può escluderlo dall’ammissione alla successiva professione.9
Art. 256
Un frate professo solenne non chieda l’indulto di lasciare l’Ordine, se non per cause molto gravi, ponderate davanti a Dio; presenti la sua domanda al Ministro generale, il quale la inoltrerà, con il voto suo e del Definitorio generale, alla Santa Sede, cui è riservata la concessione di tale indulto.10
Art. 257
L’indulto notificato al frate, e da lui non respinto al momento della notificazione, in forza del diritto stesso comporta la dispensa dai voti e da tutti gli obblighi derivanti dalla professione.11
Art. 258
§1 Il frate si deve ritenere «ipso facto» dimesso dall’Ordine per i casi stabiliti nel diritto universale.12
§2 In questi casi, se consterà dei fatti con certezza, è sufficiente che il Ministro provinciale con il suo Definitorio, emetta la dichiarazione del fatto;13 tuttavia abbia cura di notificare tale dichiarazione al frate dimesso, e di conservare nell’archivio della Provincia le prove raccolte. Questa notificazione, con il sommario dei documenti, sia trasmessa alla Curia generale.
Art. 259
I frati debbono o possono essere dimessi dall’Ordine per altri delitti purché gravi, a norma del diritto universale e degli Statuti generali.14
Art. 260
Con la legittima dimissione cessano «ipso facto» i voti, nonché i diritti e gli obblighi derivanti dalla professione. Tuttavia, se il frate è chierico, non può esercitare gli Ordini sacri, finché non trovi un Vescovo che lo accolga o, almeno, gli consenta l’esercizio degli ordini sacri.15
Art. 261
Poiché ogni frate ha il dovere di prestare gratuitamente tutti i servizi, secondo le disposizioni dei Ministri e dei Guardiani, se uno esce legittimamente dall’Ordine o ne sia dimesso legittimamente, non può esigere nulla dall’Ordine per qualsiasi opera che vi ha svolto. Verso questi frati l’Ordine osservi l’equità e la carità evangelica.16







